
Diritto matrimoniale canonico
Capire se fa per te
A chi si rivolge: a chi vuole chiedere, o opporsi a, una dichiarazione di nullità del proprio matrimonio religioso, o vuole capire cosa comporta o come fare appello.
Vuoi richiedere la nullità del tuo matrimonio, più conosciuta come annullamento di un matrimonio religioso, o opporti alla richiesta presentata dal tuo coniuge? Grazie alla professionalità del nostro personale specializzato, hai la possibilità di ricevere immediatamente tutto il supporto di cui hai bisogno, dalla prima consulenza all’assistenza durante l’intero processo.
Lo Studio Rotale Gullo rappresenta da molti anni un punto di riferimento, conosciuto anche a livello internazionale, per l’annullamento dei matrimoni religiosi. Nel linguaggio comune si parla spesso di «annullamento», ma il termine tecnicamente corretto è dichiarazione di nullità: la Chiesa, infatti, non annulla un matrimonio già celebrato, ma accerta se quel matrimonio sia stato valido fin dall’origine. Un matrimonio valido non può diventare nullo per fatti accaduti dopo le nozze o per decisione di un’autorità esterna: la validità dipende dal consenso espresso dalle parti al momento della celebrazione, e tutto ciò che accade prima o dopo servirà eventualmente solo come prova. Il giudice, quindi, non «concede» la nullità per benevolenza o sensibilità pastorale, ma la dichiara, o la nega, solo se ne ricorrono davvero i presupposti.
I motivi riconosciuti
Il processo ha lo scopo di accertare pubblicamente la verità sul vincolo: se il matrimonio, cioè, sia stato valido o invalido fin dalle nozze. Il Codice di Diritto Canonico individua in modo tassativo i motivi che possono rendere nullo un matrimonio:
- Incapacità di uno o entrambi i coniugi per immaturità psicoaffettiva, disturbo di personalità, narcisismo, alcolismo o tossicodipendenza
- Mancanza di libertà interna
- Esclusione dell’indissolubilità del matrimonio (cioè la riserva di ricorrere al divorzio), della prole o della fedeltà coniugale
- Esclusione del bonum coniugum, ossia di un rapporto paritario tra i coniugi
- Costrizione, dolo, errore, ignoranza, condizione, impotenza, difetto di forma canonica, e altri motivi ancora
La nullità, o meno, del matrimonio viene dichiarata con sentenza di un collegio di tre giudici, al termine di un processo nel quale la parte che presenta la causa deve necessariamente essere assistita da un avvocato.
Come funziona il processo
La sentenza esecutiva
La sentenza che dichiara la nullità del matrimonio, emessa dal tribunale di primo grado (ad esempio il tribunale del Vicariato di Roma o un altro tribunale diocesano, interdiocesano o regionale), diventa esecutiva (e quindi produce i suoi effetti, tra cui la possibilità di risposarsi in chiesa) a meno che la parte soccombente o il Difensore del Vincolo non presentino appello entro quindici giorni al tribunale superiore, che sia la Rota Romana (Sacra Rota) o un altro tribunale competente.
Una sentenza affermativa confermata in appello diventa esecutiva e non più impugnabile, se non attraverso i mezzi straordinari della querela nullitatis e della nova causae propositio (una nuova istanza della causa, quando emergono argomenti nuovi e gravi non conosciuti nei precedenti gradi di giudizio); lo stesso vale per una sentenza affermativa emessa in terza istanza dalla Rota Romana.
La sentenza di nullità, a determinate condizioni, può essere delibata, cioè riconosciuta, anche dal giudice civile italiano, sostituendo di fatto il divorzio, ma non incide sui diritti e sui doveri di assistenza tra le parti e verso i figli.
Il processus brevior
Quando entrambi i coniugi sono d’accordo e la nullità del matrimonio risulta evidente, è possibile chiedere al Vescovo diocesano un processus brevior: un procedimento più rapido, al termine del quale il Vescovo stesso dichiara la nullità del matrimonio oppure rimette la causa al tribunale ecclesiastico competente per un processo ordinario. Nel processus brevior gran parte dell’istruttoria viene svolta, sotto la supervisione di un avvocato, ancora prima dell’introduzione della causa.
Domande frequenti
Solo chi ha disponibilità economiche può fare causa presso un tribunale ecclesiastico?
No: chi si trova in condizioni economiche disagiate può chiedere il gratuito patrocinio, presentando idonea documentazione, oppure la riduzione o rateizzazione delle spese.
A quanto ammontano le spese processuali?
Nei tribunali ecclesiastici italiani le spese di un giudizio di nullità di matrimonio a carico della parte attrice sono di 525,00€, quelle dovute dalla parte convenuta ammontano a 262,50€. Nelle cause di inconsumazione le spese ammontano a circa 800,00€ nella fase diocesana e altri 800,00€ nella fase davanti alla Rota Romana. In Rota le spese processuali a carico della parte che si avvalga di un patrono di fiducia sono decise dal giudice, al termine del giudizio, sulla base del reddito della parte stessa e del lavoro svolto dal tribunale. Presso la Segnatura Apostolica le spese processuali relative alle querele di nullità avverso le sentenze rotali sono stabilite di volta in volta dal tribunale.
Qual è l’onorario dell’avvocato?
Per le cause di nullità di matrimonio presso i tribunali ecclesiastici italiani l’onorario dell’avvocato di fiducia, in primo grado, è compreso tra i 1.600,00€ e i 3.000,00€, oltre spese e oneri di legge, suddivisibili in più tranche; nell’eventuale fase di appello va dai 650,00€ ai 1.300,00€, oltre spese e oneri di legge. Questo è quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Presso la Rota l’onorario relativo alle cause di nullità matrimoniale per prassi è compreso tra i 2.000,00€ e i 5.000,00€, oltre spese e oneri di legge.
I figli subiscono conseguenze dalla dichiarazione di nullità di matrimonio?
Assolutamente no: restano legittimi sia per la Chiesa sia per lo Stato, con tutti i diritti e i doveri già stabiliti a norma del diritto canonico e civile.
Quanto dura una causa di nullità di matrimonio?
Dai 2-3 mesi di un processus brevior davanti al Vescovo ai 18-24 mesi per il primo grado di una causa ordinaria; i tempi restano comunque indicativi e variano da tribunale a tribunale.
Posso chiedere la nullità anche se la convivenza è durata a lungo o ci sono figli?
Sì: la nullità riguarda esclusivamente la validità del consenso al momento delle nozze, non ciò che è accaduto dopo.
Il prossimo passo
Per capire se la tua situazione può portare a una dichiarazione di nullità, richiedi una prima consulenza.
