
Domande frequenti
Che cosa è “l’annullamento di matrimonio”?
Parlare di «annullamento di un matrimonio religioso» non è corretto perché si può annullare solo ciò che è venuto ad esistenza, mentre oggetto del processo canonico di nullità è verificare che il matrimonio non sia mai venuto ad esistenza. È corretto, quindi, parlare di sentenza di nullità di matrimonio, con la quale un tribunale ecclesiastico riconosce nullo, dall’origine, un matrimonio celebrato in chiesa.
I figli subiscono delle conseguenze dalla dichiarazione di nullità di matrimonio?
Assolutamente no. I figli sono e rimangono, sia per la Chiesa che per lo Stato, legittimi, continuano a godere degli stessi diritti e verso di loro permangono gli stessi doveri assunti a norma del diritto canonico e civile.
Si può chiedere la nullità anche quando la convivenza matrimoniale è durata molti anni?
Sì. La nullità attiene alla validità o meno del sacramento al momento della celebrazione delle nozze; non ha quindi alcuna importanza che la convivenza matrimoniale si sia protratta a lungo. La breve convivenza matrimoniale, invece, potrebbe essere motivo per chiedere un processus brevior.
Si può chiedere la nullità anche quando ci sono figli?
Sì. La nullità riguarda la validità o meno del sacramento al momento della celebrazione delle nozze; non ha quindi alcuna importanza che ci siano figli.
Solo i ricchi possono fare una causa di nullità di matrimonio?
Assolutamente no. Coloro che si trovano in disagiate condizioni economiche possono chiedere, presentando idonea documentazione, il gratuito patrocinio e gli sarà quindi nominato dal tribunale un patrono d’ufficio. In altri casi la parte può chiedere la riduzione delle spese e/o la loro rateizzazione, oppure potrà chiedere alla parrocchia o al servizio Caritas di contribuire al pagamento delle spese processuali ed eventualmente dell’onorario dell’avvocato, scegliendosi così un patrono di fiducia.
A quanto ammontano le spese processuali (cause di nullità di matrimonio)?
Nei tribunali ecclesiastici italiani le spese di un giudizio di nullità di matrimonio a carico della parte attrice sono di 525,00€, quelle dovute dalla parte convenuta ammontano a 262,50€. Nelle cause di inconsumazione (matrimonio rato e non consumato) le spese ammontano a circa 800,00€ nella fase diocesana e altri 800,00€ nella fase davanti alla Rota Romana. In Rota le spese processuali a carico della parte che si avvalga di un patrono di fiducia sono decise dal giudice, al termine del giudizio, sulla base del reddito della parte stessa e del lavoro svolto dal tribunale. Presso la Segnatura Apostolica le spese processuali relative alle querele di nullità avverso le sentenze rotali sono stabilite di volta in volta dal tribunale.
Qual è l’onorario dell’avvocato (cause di nullità di matrimonio)?
Per le cause di nullità di matrimonio presso i tribunali ecclesiastici italiani l’onorario dell’avvocato di fiducia, in primo grado, è compreso tra i 1.600,00€ e i 3.000,00€, oltre spese e oneri di legge, suddivisibili in più tranche; nell’eventuale fase di appello va dai 650,00€ ai 1.300,00€, oltre spese e oneri di legge. Questo è quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Presso la Rota l’onorario relativo alle cause di nullità matrimoniale per prassi è compreso tra i 2.000,00€ e i 5.000,00€, oltre spese e oneri di legge.
A seguito di sentenza che dichiara la nullità del matrimonio, perdo il diritto all’assegno di mantenimento?
La sentenza canonica di nullità di per sé non incide sugli effetti patrimoniali statuiti in sede di separazione e/o di divorzio. In caso di delibazione (cioè del riconoscimento in sede civile) della stessa, non vi è alcuna conseguenza in relazione all’assegno di mantenimento se è già intervenuto divorzio con sentenza passata in giudicato.
Marito e moglie devono entrambi partecipare al giudizio di nullità di matrimonio?
È auspicabile che entrambe le parti partecipino, eventualmente anche presentando domanda congiunta, ma non è obbligatorio. Se la parte convenuta non risponde alla convocazione del Tribunale ecclesiastico o dichiara di non voler partecipare, la causa procede anche in sua assenza. La parte convenuta ha comunque il diritto di costituirsi in giudizio tramite un avvocato in qualsiasi momento.
Posso scegliere un qualsiasi avvocato di fiducia?
Per le cause di nullità di matrimonio si può scegliere un qualsiasi avvocato rotale residente in qualsiasi parte del mondo o un avvocato non rotale ma iscritto nell’albo del tribunale che si intenda adire. Eventualmente il tribunale può chiedere anche la costituzione di un procuratore in loco. L’albo degli avvocati rotali si può richiedere presso la Rota Romana.
Come faccio a sapere se posso introdurre una causa di nullità di matrimonio?
Solo un avvocato rotale, un patrono stabile di un tribunale ecclesiastico o un avvocato abilitato in un tribunale ecclesiastico può verificare l’esistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per introdurre una causa di nullità di matrimonio. La legge canonica, valevole per tutto il mondo, consente che la parte possa stare in giudizio personalmente; è tuttavia opportuna la nomina di un avvocato perché questi la assista, la rappresenti e in sostanza la accompagni con competenza e professionalità in un percorso di estrema importanza, sia giuridica che personale, quale il processo di nullità canonica, che richiede un’elevata competenza tecnica. In Italia, infatti, solo l’avvocato potrà redigere il libello con il quale è richiesta la dichiarazione di nullità del matrimonio per uno o più motivi specifici da esso individuati.
Quali sono i motivi di nullità di matrimonio?
I motivi sono molteplici ed indicati tassativamente dal Codice di Diritto Canonico. Tra questi i più frequenti sono: esclusione della indissolubilità di matrimonio (cioè la riserva di ricorrere al divorzio nel caso la convivenza vada male), esclusione della prole, esclusione della fedeltà coniugale, varie forme di incapacità per immaturità psico-affettiva, alcolismo, tossicodipendenza, disturbo dipendente di personalità, narcisismo, mancanza di libertà interna ecc., situazioni che devono essere presenti al momento del consenso nuziale.
Quali documenti sono necessari per una causa di nullità di matrimonio?
Oltre alle certificazioni richieste dai singoli tribunali, sarà sempre necessario produrre: il mandato procuratorio per l’avvocato, l’atto di matrimonio in copia esattamente conforme all’originale, il certificato di matrimonio richiesto al comune, copia della sentenza di divorzio o separazione, certificato di residenza di uno o entrambi i coniugi, elenco dei testimoni che possano confermare quanto dichiarato e ritenuto utile dall’avvocato. A ciò potrà poi essere opportuno allegare ulteriore documentazione suggerita dall’avvocato.
Come faccio a sapere qual è il tribunale competente per una causa di nullità di matrimonio?
L’avvocato saprà sicuramente indicare il o i tribunali competenti alla trattazione della causa o eventualmente suggerire un processus brevior davanti al Vescovo. Il tribunale della Rota Romana di norma è solo tribunale di appello.
Quanto dura una causa?
Dipende dal tipo di giudizio e da quale tribunale eventualmente si adisca. Si passa dai 2-3 mesi di un processus brevior davanti al Vescovo ai 18-24 mesi per il primo grado di una causa ordinaria. I tempi sono comunque meramente indicativi e variano da tribunale a tribunale e secondo la complessità della causa.
Che cosa è un processus brevior?
Come dice il nome è un processo «più breve» che si svolge davanti al Vescovo quando entrambi i coniugi siano d’accordo e la nullità del matrimonio sia talmente evidente da consentire un’istruttoria con tempi ridottissimi. Non è, dunque, applicabile a tutte le situazioni, e dovrà essere un avvocato a verificare se ne esistano i presupposti.
Dopo la causa di nullità di matrimonio potrò risposarmi in chiesa?
La sentenza affermativa divenuta esecutiva, e quindi non più appellabile, dà la possibilità di accedere sicuramente ai Sacramenti e risposarsi in chiesa, a meno che non sia apposto un divieto di passare a nuove nozze religiose. In questo caso, per risposarsi in chiesa, è necessaria un’ulteriore brevissima procedura amministrativa che tolga tale divieto.
Se non sono d’accordo con la sentenza cosa posso fare?
Contro una sentenza affermativa di primo grado, può appellare allo stesso tribunale la parte convenuta o il Difensore del Vincolo del tribunale o il Promotore di Giustizia, tassativamente entro 15 giorni dalla notifica della sentenza; tale appello andrà poi proseguito davanti al tribunale superiore entro 30 giorni. Contro una sentenza negativa di primo grado può appellare la parte attrice. Se nessuno propone appello contro una sentenza affermativa, questa diventa esecutiva. In casi eccezionali, si può ricorrere anche contro una sentenza esecutiva presentando nova causae propositio al Tribunale della Rota Romana o restitutio in integrum.
Amoris Laetitia indica una via alternativa al cosiddetto “annullamento di matrimonio”?
No. Amoris Laetitia suggerisce un cammino di discernimento che precede e/o accompagna il giudizio di nullità di matrimonio, ma non lo sostituisce. Solo questo, infatti, può dare la possibilità di risposarsi in chiesa.
Chi è il patrono?
È l’avvocato deputato alla difesa tecnica. Nelle cause di nullità di matrimonio la parte lo sceglie liberamente tra gli avvocati rotali (che possono patrocinare nei tribunali ecclesiastici di tutto il mondo) o tra quelli abilitati da un solo tribunale o, infine, tra i patroni stabili di cui alcuni tribunali si possono dotare. Con il patrono di fiducia la parte instaura un rapporto personale e fiduciario, confermato dal mandato procuratorio. Il patrono ha elevate competenze professionali essendo necessariamente un avvocato rotale o, solo eccezionalmente, un vero esperto in diritto canonico. Presso i Dicasteri Romani e la Segnatura Apostolica possono patrocinare solo gli avvocati della Santa Sede e della Curia Romana.
Chi è l’avvocato rotale, della Curia Romana e della Santa Sede?
L’avvocato rotale è un professionista che ha concluso un lungo corso di studi conseguendo, presso un’università pontificia, il dottorato in diritto canonico e, presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana (Sacra Rota), il diploma triennale al termine dello Studio Rotale. L’avvocato della Curia Romana è un avvocato rotale, con almeno 7 anni di patrocinio effettivo, che, per le sue elevate competenze in diritto amministrativo canonico e per la sua buona fama e la spiccata onorabilità, è nominato dalla Segreteria di Stato. L’avvocato della Santa Sede è un avvocato della Curia Romana a cui il Papa conferisce tale titolo per la sua particolare competenza. Oggi gli avvocati rotali sono circa 300 nel mondo, gli avvocati della Curia Romana 15, gli avvocati della Santa Sede tre.
Dove posso trovare l’elenco degli avvocati?
L’albo degli avvocati rotali si può richiedere presso la Rota Romana; l’albo degli avvocati della Santa Sede e della Curia Romana è reperibile presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e nell’Annuario Pontificio.
Quali cause si trattano presso i tribunali diocesani o interdiocesani e presso la Rota Romana?
Le cause di nullità di matrimonio sono normalmente giudicate in prima istanza presso il tribunale diocesano, interdiocesano o regionale competente, in ragione del domicilio delle parti, della celebrazione delle nozze o del luogo in cui si trovano la maggior parte delle prove, e possono essere appellate a Roma presso la Rota Romana. Le cause penali sono trattate presso i tribunali diocesani e poi appellate al tribunale metropolita o alla Rota Romana.
Quali cause si trattano presso la Segnatura Apostolica?
Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica giudica, tra l’altro, le querele di nullità relative alle sentenze rotali, le richieste di restitutio in integrum, i ricorsi nelle cause sullo stato delle persone (Prima sezione) e i ricorsi amministrativi proposti entro 60 giorni dalla notifica del decreto del Dicastero competente (Seconda sezione, Sectio Altera); vigila inoltre sulla retta amministrazione della giustizia nei tribunali ecclesiastici di tutto il mondo (Terza sezione).
Quali cause si trattano presso la Congregazione per la Dottrina della Fede?
Il Dicastero per la Dottrina della Fede si occupa dei c.d. delicta graviora, ovvero dei delitti più gravi commessi contro la Fede o contro la persona: giudica le cause relative alla profanazione del SS Sacramento, alla violazione del segreto della Confessione e agli abusi sessuali commessi contro i minori e le persone abitualmente incapaci.
Solo i ricchi possono fare una causa presso un tribunale ecclesiastico?
Assolutamente no. Chi si trova in condizioni economiche disagiate può chiedere, presentando idonea documentazione, il gratuito patrocinio, ottenendo così un patrono d’ufficio nominato dal tribunale. Per le cause che riguardano i religiosi, tutte le spese, compreso l’onorario dell’avvocato, sono a carico dell’Istituto Religioso di appartenenza.
A quanto ammontano le spese processuali (cause penali e amministrative)?
In Rota le spese processuali a carico della parte che si avvalga di un patrono di fiducia sono decise dal giudice, al termine del giudizio, sulla base del reddito della parte stessa e del lavoro svolto dal tribunale. Presso la Segnatura Apostolica le spese processuali ammontano a 1.550,00€ nella fase davanti al Congresso e 1.050,00€ in quella davanti al Collegio.
Qual è l’onorario dell’avvocato (cause penali e amministrative)?
Presso la Rota Romana, i Dicasteri della Curia Romana e la Segnatura Apostolica l’onorario delle cause penali e amministrative è stabilito in base al tariffario dello Stato Città del Vaticano. L’avvocato redigerà un preventivo prima del conferimento del mandato.
Per la stesura di Statuti, Regolamenti, Costituzioni e Linee Guida è necessaria l’assistenza di un canonista?
È sempre opportuno avvalersi dell’assistenza di un esperto. Anche qualora ci si sia già avvalsi di un avvocato civilista o di un notaio, il Diritto Canonico, che costituisce il riferimento legislativo necessario, è fatto di norme, consuetudini e prassi specifiche che solo un avvocato della Curia Romana o della Santa Sede, o un canonista esperto in Norme Generali o in Diritto dei Religiosi, conosce a fondo.
Esistono patrocini stabili in ambito amministrativo?
Sì: numerosi Istituti Religiosi, Diocesi, Conferenze Episcopali, Associazioni e Fondazioni instaurano un rapporto stabile con un avvocato della Curia Romana o della Santa Sede, che li assiste nelle pratiche amministrative (redazione di decreti singolari, assistenza nella progettazione di piani giuridico-pastorali, redazione di Linee Guida ecc.), nei patrocini presso i Tribunali e i Dicasteri Romani e nei rapporti con gli organismi della Santa Sede. Il rapporto, fiduciario ed esclusivo, è regolato da un contratto privato tra le parti.
È necessario un canonista per valutare il riuso dei beni ecclesiastici?
Sì: i beni religiosi, e quelli che lo sono stati, mantengono alcuni vincoli imposti dalla normativa canonica. Un avvocato della Curia Romana o della Santa Sede è la figura idonea a fornire una consulenza su questi temi, evitando possibili gravi infrazioni o la nullità degli atti.
Cosa è il ricorso straordinario al Papa?
Tutti i fedeli, in qualsiasi momento di un procedimento o dopo l’emanazione di una sentenza o di un decreto definitivo, hanno il diritto di ricorrere al Papa chiedendo che giudichi il caso. La redazione dell’impugnazione è un atto personale, che necessita però dell’assistenza di un canonista in grado di individuare la normativa di riferimento.
Qual è la procedura per un ricorso in via amministrativa e per quello relativo agli abusi sessuali?
Contro un decreto amministrativo singolare si deve proporre remonstratio allo stesso autore dell’atto nel termine perentorio di 10 giorni dalla notifica. Ottenuto il rigetto della remonstratio, la parte deve presentare ricorso gerarchico al Dicastero competente entro 15 giorni dalla notifica; contro tale decisione si deve proporre ricorso alla Segnatura Apostolica nel termine di 60 giorni (gli step in Segnatura sono tre: Segretario, Congresso e Collegio). Nel caso di decisioni del Dicastero per la Dottrina della Fede riguardanti abusi sessuali su minori e persone abitualmente incapaci, e più in generale i delicta graviora, l’accusato deve necessariamente essere difeso da un avvocato, mentre la parte civile, cioè la vittima, può essere assistita anche nella fase di presentazione della denuncia.
